BONUS MOBILI 2016 E NUOVO BONUS ARREDI PER GIOVANI COPPIE

CONFERMATO IL BONUS MOBILI 2016 E IL NUOVO BONUS PER LE GIOVANI COPPIE

Il giorno 22 dicembre 2015 è stata approvata la Legge di Stabilità 2016, con il voto finale al Senato della Repubblica dove è stata posta la fiducia.

La nuova legge di stabilità conferma in modo definitivo la proroga al 31 dicembre 2016 dell’attuale bonus mobili ed elettrodomestici legato agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, mantenendone così invariate le caratteristiche e le modalità per poterne usufruire.

Viene introdotto inoltre un nuovo Bonus Arredi dedicato alle giovani coppie.

Il bonus 2016 per le giovani coppie prevede la possibilità di usufruire di una detrazione d’imposta del 50% a fronte di spese sostenute per l’acquisto di arredi, fino a 16.000€, da parte di giovani coppie acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Non è necessario che l’immobile sia stato oggetto di interventi di ristrutturazioni o manutenzione, ma è necessario che la coppia sia composta da coniugi, o da conviventi more uxorio, e che abbiano costituito il loro nucleo familiare da almeno tre anni e in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni di età.

Il legislatore pone quindi alcuni limiti che riassumiamo brevemente:

_ Nell’anno oggetto della detrazione almeno uno dei due componenti la coppia non abbia raggiunto i 35 anni di età.

_ Nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2016 venga acquistato un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale della coppia.

_ Il nucleo familiare deve essere stato costituito da almeno tre anni.

Vi riportiamo ora il testo dell’articolo approvato:

6. Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili

(commi 41-43)

41. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; b) all’articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; c) all’articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». 

42. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 41. 

43. Le detrazioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

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